ANCONA – Ancora un ammonimento per stalking, firmato dal questore Capocasa, su istruttoria dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, che gli uomini della Polizia di Stato hanno notificato nelle scorse ore.
Il provvedimento si è reso necessario in quanto un uomo, italiano, di circa 70 anni, ha cominciato a perseguitare la vedova di un suo creditore, con condotte moleste e persecutorie, invadenti della sfera giuridica della Donna e dei figli della stessa, al fine di riscuotere un debito che lo stesso asseriva vantare nei confronti dell’ex marito della donna, deceduto da diversi mesi.
Il continuo perdurare di questi comportamenti ha indotto la richiedente, a rivolgersi alla Questura per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte persecutorie, come appostamenti sotto casa della donna, bussate al campanello di casa e anche sotto casa del figlio della stessa, telefonate, addirittura interventi sul posto di lavoro della vittima, con richieste al datore di lavoro circa la posizione lavorativa della vedova.
Al termine dell’attività istruttoria, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento di Ammonimento ex art. 8 della Lex n.38/2009, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo condotta lesiva nei confronti della donna e della sua famiglia.
La misura di prevenzione, nota come “Ammonimento del Questore”, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.
Il caso in esame si presenta quale stalking per recupero crediti, enucleato dalla Giurisprudenza, avendo assunto i connotati degli atti persecutori, ovvero:
– provocare un grave stato di ansia e paura;
-suscitare un fondato timore per l’incolumità propria e/o di un prossimo congiunto;
– costrizione a cambiare abitudini di vita.
Per questo motivo l’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, dopo aver effettuato l’opportuna istruttoria, ha elaborato il suddetto provvedimento che non entra nel merito della legittimità della pretesa economica, ma delle modalità con cui si pretende il pagamento del credito. Si rammenta che, come pure viene esplicitamente comunicato al destinatario della misura all’atto della notifica, qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile dall’Ufficio di Polizia, senza che occorra una specifica querela della vittima.