ANCONA – Scattano le prime azioni legali in difesa dei sanitari non vaccinati sospesi dal lavoro senza retribuzione. L’avvocato di San Benedetto del Tronto Patrizia Paolucci, del foro di Ascoli Piceno, ha assunto la difensa di un gruppo di sanitari e docenti marchigiani non vaccinati, e proprio questa mattina ha inviato una lettera di diffida all’Asur Marche e all’Area Vasta 5 per impugnare e chiedere la revoca della determina con cui è stato sospeso senza retribuzione per non essersi vaccinato l’unico infermiere in servizio presso l’ospedale dove sono stati individuati altri 4 sanitari nei confronti dei quali però non è scattata la sospensione.
Sanitari e docenti, assistiti dal legale, si sono uniti in una rete regionale, nata per opporsi all’obbligo vaccinale contro il Covid e per contestare l’introduzione del Green pass per regolare l’accesso a scuole università, ora esteso a tutti i luoghi di lavoro (pubblici e privati) a partire dal 15 ottobre.
Secondo il legale il provvedimento adottato nei confronti dell’infermiere in servizio presso un ospedale dell’Area Vasta 5 (Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto) è «discriminatorio» dal momento che «nonostante siano numerosi i lavoratori assunti presso di voi» motiva la lettera di diffida, che «non hanno assolto all’obbligo» vaccinale, solo un infermiere è stato sospeso, «mentre i suoi colleghi continuano tranquillamente a lavorare nei reparti in cui sono assegnati».
L’avvocato Paolucci fa notare che l’infermiere sospeso era« assegnato al reparto Covid – rianimazione, quindi si trovava in contatto con pazienti infetti mentre i suoi colleghi non vaccinati lavorano in reparti non Covid».
«La sospensione comminata è ingiusta e ingiustificata e deve essere revocata» spiega il legale, nel porre l’accento sull’«illegittimità del procedimento adottato: la determina con cui è stata comunicata la sospensione è stata notificata al lavoratore prima che si perfezionasse il procedimento», ossia «la ricezione della raccomandata» sull’inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Nella determina di sospensione, chiarisce l’avvocato Paolucci, erano stati individuati altri 4 dipendenti, che tuttavia non sono stati sospesi dal servizio, ma il provvedimento «è stato applicato solo nei confronti del mio assistito dal momento che per gli altri lavoratori esistevano condizioni sospensive o di inapplicabilità quali: “periodo di malattia, assente dal servizio ad altro titolo, non risulta ricoprire un profilo”».
Secondo il legale si tratta di una «discriminazione» operata ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, motivo per cui la determina di sospensione «è degna di impugnazione e di revoca».