ANCONA- È uscito ieri pomeriggio il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Marche della FIGC in merito ai fatti di Ankon Nova Marmi – Pieve d’Ico, partita di Serie C di Calcio a 5 sospesa all’intervallo sul risultato di 1-3 in favore degli ospiti. Una sentenza, che riportiamo integralmente di seguito, che attribuisce la vittoria a tavolino ai padroni di casa assegnandogli comunque il -3 in classifica per gli episodi capitati al rientro in campo delle squadre dopo il primo tempo
“Esaminato il referto arbitrale, dal quale si evince che la partita è stata definitivamente sospesa dall’arbitro durante l’intervallo in quanto la Società ospite, Pieve d Ico, si è rifiutata di rientrare in campo per timore di nuovi incidenti.
Riferisce l’arbitro che al 28esimo minuto del primo tempo, a seguito di un calcio di punizione assegnato alla società ospite, alcuni tifosi locali hanno iniziato ad insultare i calciatori della squadra ospite, agitando le transenne che delimitano il confine tra terreno di gioco e tifoseria.
Riferisce poi l’arbitro, nel proprio referto, che al termine del primo tempo tre persone che indossavano la tuta della società di casa, di cui 2 incappucciati, si sono scagliati violentemente contro i calciatori della squadra avversaria strattonandoli con violenza e colpendo uno di questi al volto a mano aperta.
La rissa è durata alcuni minuti, fin tanto che, alcuni dirigenti della società ospite sono riusciti ad allontanare gli esagitati e a far rientrare nello spogliatoio la propria squadra.
A seguito di tali fatti il direttore di gara provvedeva a chiamare le forze dell’ordine che prontamente intervenivano nell’impianto sportivo riportando la calma.
il direttore di gara, nel proprio supplemento, richiesto da codesto Organo di Giustizia Sportiva, dichiarava che si erano riportate le condizioni necessarie affinché la gara potesse riprendere il suo regolare svolgimento per la disputa del secondo tempo, ma che la Società Pieve d Ico, nonostante l’invito del direttore di gara a rientrare in campo, si rifiutava di proseguire la gara.
Preso atto altresì che la Società sopradetta ha presentato ricorso sulla regolarità della gara, ma che lo stesso non può essere preso in considerazione per il mancato invio nei termini previsti del preavviso di reclamo, si ritiene il ricorso inammissibile”.
Alla luce dei fatti come sopra esposti
si decide
- di dichiarare inammissibile il ricorso introitato dalla Società Pieve d Ico
- di sanzionare la società Pieve d ico con la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di Ancon Nova Marmi 6 – Pieve d Ico 0-3.
- di sanzionare la società Ancon Nova Marmi con l’ammenda di euro 500 per i fatti sopra descritti, sanzionando la stessa con la penalizzazione di 3 punti in classifica ex art 17 comma 1 CGS.