ANCONA – Fa discutere l’evasione del carcere di Barcaglione di Ancona di un detenuto di origine albanese con precedenti per omicidio. L’uomo, da quanto si apprende, stava scontando una condanna per droga e, quando si è dato alla fuga, era uscito per gettare l’immondizia. Proprio recentemente aveva avuto il beneficio dell’ammissione al lavoro all’esterno senza scorta. Ne parliamo con l’avvocato Paola Formica, delegata Adusbef di Macerata.
Di quali benefici di legge si può godere in carcere?
«I detenuti non in custodia cautelare possono svolgere attività lavorative interne ed esterne al carcere in rapporto alla tipologia di indole e di reato commesso, poiché l’attività lavorativa ha funzione riabilitativa ed è remunerata. Cosa diversa dall’attività lavorativa svolta nel regime della semilibertà, misura alternativa alla detenzione concedibile dal Tribunale di Sorveglianza dopo l’espiazione di una parte della pena in presenza di condizioni soggettive ed oggettive di affidabilità e riabilitazione, l’attività lavorativa viene svolta durante il periodo di espiazione della pena nel regime di semilibertà».
A stabilire il godimento dei benefici di legge per i detenuti, spiega il legale, sono il Magistrato di sorveglianza che deve autorizzare il lavoro esterno per i detenuti ed il Tribunale di sorveglianza per quanto riguarda la misura della semilibertà.
Quando si rende necessario l’utilizzo della scorta?
«Nel caso di detenuti autorizzati al lavoro esterno la scorta è prevista solo per motivi di sicurezza e non come misura standard di contenimento, poiché i lavori all’esterno per il condannato costituiscono una fase del processo di riabilitazione a cui gli stessi sono avviati durante la permanenza in carcere».
Avvocato, una volta in carcere, le parti lese come possono opporsi ai benefici?
«I detenuti condannati per alcune tipologie di reato non possono beneficiare dei lavori all’esterno se non hanno risarcito e riparato il danno causato alle parti lese. Di conseguenza, sebbene le parti lese non possano interferire o opporsi sull’autorizzazione al lavoro esterno dei condannati, la condotta del condannato nei confronti del danno causato alle parti lese è determinante per la concessione o meno dell’autorizzazione al lavoro esterno».