Ancona-Osimo

Falconara, polveri sottili: due ordinanze su circolazione veicoli e impianti a biomasse

I due provvedimenti saranno validi fino al 15 aprile 2020. Previste eccezioni per alcuni automezzi del trasporto pubblico, tra cui taxi e veicoli a noleggio con conducente, mezzi delle forze di polizia, di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio, delle forze armate, sanitari e di soccorso

FALCONARA MARITTIMA – Sono entrate in vigore ieri, primo novembre, le nuove ordinanze per contenere l’emissione di polveri sottili, che prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli e all’utilizzo di impianti a biomasse. Entrambe saranno valide fino al 15 aprile 2020.

Il provvedimento che riguarda la circolazione stradale, l’ordinanza dirigenziale 246 del 31 ottobre 2019, limita il transito nei centri abitati e nelle strade comunali di alcune categorie di veicoli dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, fatta eccezione per i giorni festivi. Per i veicoli ordinari è imposto il divieto di circolazione ai veicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro due ed Euro 3; per i veicoli a benzina il divieto riguarda i pre Euro ed Euro 1; per gli autobus urbani ed extraurbani è vietato il transito ai pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3; per i motocicli con cilindrata superiore a 50 centimetri cubi a due tempi e per i ciclomotori di cilindrata 50 centimetri cubi il divieto interessa i pre Euro. Nelle aree urbane e nelle strade comunali è vietata la circolazione anche dei mezzi agricoli e delle macchine operatrici.

L’ordinanza prevede eccezione per alcuni automezzi del trasporto pubblico, taxi e veicoli a noleggio con conducente, veicoli delle forze di polizia, di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio, delle forze armate, i veicoli sanitari e di soccorso, quelli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero per il trasporto di pazienti e presidi sanitari. È ammessa la circolazione anche dei veicoli a servizio delle persone invalide, quelli elettrici, ibridi, a gas metano, Gpl e idrogeno e i veicoli dualfuel alimentati in parte a metano o Gpl (eccetto gli Euro 0 o pre Euro) a patto che utilizzino effettivamente anche il metano o il Gpl.

Quanto ai nuovi divieti per l’utilizzo di impianti a biomasse, contenuti nell’ordinanza sindacale 53 del 30 ottobre 2019, questi riguardano le attività produttive e gli impianti termici di edifici pubblici e privati. Il provvedimento impone l’adozione di sistemi di abbattimento delle polveri per le attività produttive che utilizzano la combustione di biomasse, il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua calda sanitaria, quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato. È consentito l’utilizzo del pellet con qualità certificata, mentre è vietato l’utilizzo dell’olio combustibile.