Cashback in partenza in via sperimentale dall’8 dicembre, per dare impulso agli acquisti di Natale, attraverso il meccanismo dei 10% dei rimborsi alle spese sostenute con carte e bancomat in negozi fisici e non online.
Il sistema rimborserà (fino a 150 euro) gli acquisti fatti a dicembre nei negozi fisici usando i sistemi di pagamento elettronici. Pubblicato, intanto, in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del cashback che partirà a regime il 1 gennaio 2021. Questo strumento prevede la restituzione del 10% delle spese fino a 300 euro all’anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti digitali di importi anche piccoli.
E sempre dal 1° gennaio 2021 partono il Super Cashback, un premio fino a 1.500 euro ogni semestre per le prime 100.000 persone che avranno effettuato il maggior numero di transazioni elettroniche, e la Lotteria degli Scontrini, con estrazioni settimanali, mensili e annuali per invogliare i contribuenti a richiedere l’emissione dello scontrino elettronico e a pagare con strumenti tracciabili.
Questo il succo del piano “Italia Cashless”, messo a punto dal Governo con l’obiettivo di modernizzare il Paese e combattere l’evasione fiscale, e che spinge i consumatori ad usare di più le carte di credito, debito e app di pagamento. Il meccanismo parte in modo strutturale dal primo gennaio ma la ‘sperimentazione’ inizia con la festa dell’Immacolata, primo vero appuntamento dello shopping natalizio. Nel sito informativo sull’iniziativa, Cashlessitalia.it, viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, dai rimborsi alla lotteria.
Cashback, Extra Cashback di Natale e Super Cashback
Dall’8 al 31 dicembre 2020, con l’Extra Cashback di Natale, basteranno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso sulle spese fatte, fino a un rimborso massimo di 150 euro (non più di 15 euro di rimborso per singola transazione), che saranno accreditati a febbraio 2021 sull’Iban indicato al momento dell’adesione all’iniziativa (tramite l’app IO.it). Tutti i rimborsi saranno esentasse. Non esiste un limite minimo di spesa, dunque sono validi anche acquisti molto piccoli, quello che conta è lo strumento di pagamento, assolutamente ‘cashless’, cioè digitale.
A partire dal 1 gennaio 2021, poi, entra a regime il Cashback vero e proprio: rimborsi al 10% sugli acquisti effettuati con carte o app di pagamento (tra queste anche Apple Pay e Google Pay) in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti. Sono esclusi da questo beneficio gli acquisti fatti online, su piattaforme o negozi digitali. Non c’è un importo minimo di spesa a scontrino, ma c’è l’obbligo di effettuano un minimo di 50 pagamenti per ottenere rimborsi fino a un massimo di 150 euro ogni semestre; complessivamente, si possono ottenere 300 euro l’anno. Ai fini del rimborso sono considerati questi periodi: 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021; 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022. Il pagamento avviene entro 60 giorni dalla fine del periodo.
Si possono ottenere il Cashback e l’Extra Cashback di Natale solo se si è maggiorenni e residenti in Italia. In famiglia, i rimborsi possono essere cumulati. Sono ammessi indistintamente tutti gli acquisti fatti come consumatori, quindi non sono contemplati quelli effettuati nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale.
C’è poi il Super Cashback: dal 1 gennaio 2021, senza alcun importo minimo di spesa, si potrà concorrere al premio di 1.500 euro se si se rientra tra i primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento. Conta il numero di acquisti, non gli importi spesi (ad esempio un caffè vale come un televisore).
Per partecipare al Programma Cashback bisogna iscriversi con la SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale, o con la Carta d’Identità elettronica (CIE), a IO.it, l’app dei servizi pubblici che è già stata usata per erogare il bonus vacanze. La SPID può essere richiesta gratuitamente a uno dei provider elencati sul sito spid.gov.it, la CIE viene rilasciata dal Comune di residenza. Nell’app IO, dopo l’avvio del Cashback, vanno abilitate le carte utilizzate per i pagamenti.
La Lotteria degli Scontrini, come funziona e cosa si vince
Al via la registrazione dal 1 dicembre, ma si può giocare solo dal 1 gennaio: è la lotteria degli scontrini, che punta ad invogliare i contribuenti a chiedere l’emissione dello scontrino elettronico e a pagare con strumenti tracciabili. Gli scontrini collegati a normali acquisti effettuati con carte e app di pagamento genereranno automaticamente biglietti virtuali della Lotteria che potranno far vincere premi all’acquirente e agli esercenti che li hanno emessi.
Si può partecipare se si è maggiorenni e residenti in Italia. La Lotteria è gratuita e prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali.
Ogni settimana ci saranno 15 estrazioni, con premi da 25.000 euro per il consumatore e di 5.000 euro per i negozianti. Sono invece 10 le estrazioni mensili, con premi da 100.000 euro e 20.000 euro per i negozianti. A questi si aggiunge poi il maxi-premio di fine anno, pari a 5 milioni di euro per il consumatore ed 1 milione per il negoziante.
Per partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini bisogna entrare, a partire dal 1 dicembre, sull’apposito sito collegato dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, e generare il codice lotteria da mostrare all’esercente quando si fanno acquisti di importo maggiore o uguale a 1 euro. Il codice lotteria è un codice (alfanumerico) a barre, generato a partire dal proprio codice fiscale, va stampato o memorizzato sul proprio dispositivo mobile, poi va presentato in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat.
All’acquirente spetta un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.