FALCONARA – Novità per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche. Sporgenza massima di 5 centimetri per i cappotti termini degli edifici che confinano con aree pubbliche. E ulteriori possibilità di utilizzo dei sottotetti. Cambia il regolamento edilizio del Comune di Falconara per effetto delle modifiche approvate dal Consiglio comunale, nell’apposita seduta dedicata del 30 novembre scorso: ecco le principali news, relazionate punto per punto all’assise civica dall’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi.
«Con l’approvazione del nuovo articolo 62 bis – si legge nel regolamento – sono state indicate le modalità per predisporre le colonnine elettriche. Per le nuove costruzioni o le complete ristrutturazioni di edifici non residenziali è prevista una stazione di ricarica ogni 10 posti auto. Lo stesso rapporto di un punto di ricarica ogni 10 stalli vale per i nuovi edifici residenziali. In caso di costruzioni non residenziali già esistenti sarà necessario realizzare entro il 2025 un posto di ricarica ogni 20 stalli (nessun obbligo è invece previsto per gli edifici residenziali già esistenti)».
Una seconda innovazione riguarda l’inserimento del comma 8 all’articolo 68 del regolamento, in base al quale, «tenuto conto della opinione tecnica dei comuni contermini e delle indicazioni dell’Anci Regionale, l’isolamento termico degli edifici si può realizzare con sporgenza massima di 5 centimetri, quando la parete interessata confina con il suolo pubblico. Si dovrà, in ogni caso, lasciare libera la larghezza del marciapiede pubblico o di uso pubblico per almeno 90 centimetri. Se il marciapiede fosse assente sarà necessario il parere della Polizia locale ai fini dell’osservanza del Codice della strada e delle condizioni più generali di sicurezza».
E ancora: «Lo spazio pubblico impegnato non sarà soggetto al canone di occupazione, ma resterà uno spazio di proprietà pubblica e in nessun caso si potrà configurare l’usucapione. La domanda di concessione sarà comunque obbligatoria. Al di sopra del piano terra (in presenza di marciapiede) o a un’altezza superiore ai 4,5 metri (in assenza di marciapiede) sarà però possibile realizzare il cappotto termico fino ad una sporgenza di 12 centimetri, a condizione che non rappresenti ostacolo alcuno alla percorrenza di persone e mezzi di qualunque natura. È comunque fatto divieto di realizzare il termo-cappotto lungo le facciate di edifici storici ed è obbligatorio il parere preliminare dell’Ufficio Urbanistica per le zone dei Centri Storici».
Ultimo articolo introdotto è l’80 bis, inerente i sottotetti adibiti ad uso abitativo: «Questo permette di recuperare i volumi purché sia assicurata un’altezza media di almeno 2,20 metri, anziché gli attuali 2,40. Nei casi di copertura a falde inclinate la media si può calcolare a partire da 1,40 metri».