ANCONA – Cancellata la sospensione per chi non è in regola con il Green pass, eccetto che per i lavoratori delle scuole, ma rimane l’assenza ingiustificata e quindi il mancato stipendio per chi è sprovvisto del pass. È questa la novità saliente del provvedimento che estende l’obbligo di certificazione verde a tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre e che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
«La modifica più rilevante dalla bozza alla versione definitiva del Decreto Legge 127/2021 – chiarisce Roberto Di Iulio, presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ancona – riguarda lo “status” del lavoratore senza Green pass, che si considera assente ingiustificato mentre, nella versione precedente era soggetto alla sospensione dalla prestazione lavorativa. Poco cambia nella pratica considerato che, sia nella precedente versione che in quella attuale, la prestazione lavorativa non può essere resa e, conseguentemente, il lavoratore non percepisce la retribuzione».
Dal punto di vista aziendale, invece, osserva il consulente, «nella nuova versione, si crea un automatismo di cui si prende semplicemente atto e questa potrebbe semplificare le procedure aziendali in quanto non si è obbligati a dare comunicazione della sospensione. Si è anche omogeneizzato il comportamento da tenere nell’ambito delle aziende private e pubbliche, ora tutte soggette alle medesime conseguenze e alle medesime tempistiche con l’assenza ingiustificata sin dal primo giorno mentre, nella versione in bozza circolata nei giorni scorsi, nel settore pubblico, l’assenza ingiustificata decorreva dopo 5 giorni».
Cosa cambia dal 15 ottobre?
In base al nuovo obbligo, dal 15 ottobre bisognerà possedere e mostrare su richiesta il Green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Ad essere interessati dalle nuove disposizioni non sono solo i dipendenti, ma che i lavoratori con partita iva.
La nuova regola interessa i dipendenti pubblici, quelli privati sia dipendenti che autonomi, chi detiene cariche istituzionali o elettive, le autorità indipendenti. Insomma a partire da deputati e senatori, la certificazione verde dovrà essere esibita anche da elettricisti, idraulici, architetti, avvocati, ma anche baby sitter, colf e badanti, oltre da chi lavora a partita Iva. Obbligo anche per Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilievo costituzionale.
La certificazione verde è necessaria anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella pubblica amministrazione o nei privati, anche con contratti esterni. L’obbligo di Green pass si applica anche agli uffici giudiziari: magistrati ordinari e onorari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, oltre che componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza avere la certificazione verde.
Nel settore privato i controlli sono a carico dei datori di lavoro, i quali dovranno attrezzarsi affinché nei locali aziendali accedano solo i lavoratori muniti di certificazione verde. L’inottemperanza agli obblighi organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro è punita con sanzioni pecuniarie. Anche per i lavoratori privi di Green pass che accedono al luogo di lavoro è prevista una sanzione amministrativa, oltre alle ulteriori sanzioni disciplinari di settore.
Per chi è esente dalla vaccinazione ed è in possesso di certificazione medica, non si applica l’obbligo di Green pass.
Come si ottiene il Green pass?
La certificazione verde si ottiene con la vaccinazione contro il Covid 19, anche solo con la prima somministrazione, con l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare), oltre con la guarigione dall’infezione. Il pass è valido per 72 ore con il tampone molecolare e 48 ore con i test antigenici rapidi.
Le farmacie assicureranno fino al 31 dicembre 2021 prezzi calmierati per i test antigenici rapidi: 15 euro per gli adulti, 8 euro per i minori, mentre per i soggetti fragili, sono gratuiti sia il test molecolare o antigenico.
Sanzioni
Le sanzioni toccano sia le imprese che i lavoratori: i datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica, rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro. l lavoratori che accedono al luogo di lavoro e sono sorpresi sprovvisti del pass rischiano invece una sanzione da 600 a 1.500 euro. A questa potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde: il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea.