Ancona-Osimo

Marche, per i genitori separati è possibile andare da un comune all’altro per vedere i figli non conviventi

A fare chiarezza sulla questione Maurizio Miranda, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. La problematica sollevata dopo che la regione era diventata "zona arancione"

Maurizio Miranda, presidente ordine degli avvocati di Ancona

ANCONA – «La zona arancione nella quale ricadono le Marche secondo l’ultimo Dpcm limita la mobilità tra comuni salvo alcune rare eccezioni. Una di queste è quella che consente a un genitore separato di uscire dai confini del proprio comune di residenza per raggiungere i figli non conviventi». A dirlo è Maurizio Miranda, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che illustra la norma dopo numerose segnalazioni e richieste di chiarimento.

«La gestione della responsabilità genitoriale – spiega Miranda – è un tema molto delicato sia sotto l’aspetto giuridico che sociale e il timore segnalato sia a molti colleghi che anche alla segreteria dell’Ordine riguarda l’onere genitoriale di non far mancare ai figli il proprio contributo alla crescita che non è solo di carattere economico ma che riguarda, in applicazione alle sentenze di affidamento del giudice o concordate tra le parti, anche alla frequentazione degli stessi».

Evidentemente non solo ad Ancona e nelle Marche è stato sollevato il problema tanto che, tra le molte Faq pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ce n’è una che fa riferimento proprio a questo aspetto e che indica come “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra comuni di aree differenti”.

«È soggetto a interpretazione e lascia un po’ perplessi però – insiste il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona – la precisazione che è stata posta per prevedere il percorso più breve».

L’aspetto sanitario e della prevenzione resta preminente. «Se il genitore o il figlio dovesse essere posto in quarantena – chiude l’avvocato Miranda – è chiaro che è interdetto lo spostamento sia all’uno che all’altro e, al genitore, non si potrebbe imputare in alcun caso di non aver osservato l’obbligo di frequentazione dei figli».