ANCONA – «La zona arancione nella quale ricadono le Marche secondo l’ultimo Dpcm limita la mobilità tra comuni salvo alcune rare eccezioni. Una di queste è quella che consente a un genitore separato di uscire dai confini del proprio comune di residenza per raggiungere i figli non conviventi». A dirlo è Maurizio Miranda, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che illustra la norma dopo numerose segnalazioni e richieste di chiarimento.
«La gestione della responsabilità genitoriale – spiega Miranda – è un tema molto delicato sia sotto l’aspetto giuridico che sociale e il timore segnalato sia a molti colleghi che anche alla segreteria dell’Ordine riguarda l’onere genitoriale di non far mancare ai figli il proprio contributo alla crescita che non è solo di carattere economico ma che riguarda, in applicazione alle sentenze di affidamento del giudice o concordate tra le parti, anche alla frequentazione degli stessi».
Evidentemente non solo ad Ancona e nelle Marche è stato sollevato il problema tanto che, tra le molte Faq pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ce n’è una che fa riferimento proprio a questo aspetto e che indica come “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra comuni di aree differenti”.
«È soggetto a interpretazione e lascia un po’ perplessi però – insiste il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona – la precisazione che è stata posta per prevedere il percorso più breve».
L’aspetto sanitario e della prevenzione resta preminente. «Se il genitore o il figlio dovesse essere posto in quarantena – chiude l’avvocato Miranda – è chiaro che è interdetto lo spostamento sia all’uno che all’altro e, al genitore, non si potrebbe imputare in alcun caso di non aver osservato l’obbligo di frequentazione dei figli».