SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 20 novembre scorso durante l’incontro di calcio Sambenedettese – Termoli presso lo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, le telecamere di sicurezza dell’impianto registravano una colonna di fumo pervenire dalla curva nord, occupata dai sostenitori della Sambenedettese, chiaramente proveniente dall’accensione di un fumogeno. Pochi minuti dopo, un gol della squadra locale veniva festeggiato dai tifosi della stessa curva con l’accensione di altro fumogeno.
Per tale motivo già nell’immediatezza dei fatti si iniziavano le attività d’indagine consistenti principalmente nella visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio da parte del personale della Polizia di Stato del Commissariato e della Polizia Scientifica.
Tale attività portava ad estrapolare immagini e fotogrammi che riprendevano senza dubbio gli autori dei gesti, due tifosi sambenedettesi poi identificati, i quali, oltre ad essere deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per il citato reato venivano sottoposti a DASPO da parte del Questore della provincia di Ascoli Piceno che inibiva loro la possibilità di frequentare gli stadi e le manifestazioni sportive in genere per un periodo di un anno.
Anche nella Curva Sud, occupata di tifosi del Termoli, in tre diversi momenti, sono verificate 3 accensioni di fumogeni e le successive indagini, di concerto con la Questura di Campobasso, hanno permesso di identificare tutti i responsabili i quali sono stati denunciati. Due di essi, essendo incensurati e mai “diffidati”, sono stati sanzionati dal Questore con DASPO per 1 anno mentre un altro, recidivo, è colpito dal divieto di frequentare gli stadi per 5 anni con obbligo di firma durante gli incontri della sua squadra.
Stessa situazione si verificava durante la successiva partita casalinga contro la Matese allorquando in Curva Nord un tifoso sambenedettese, recidivo in passato, ha acceso un fumogeno durante l’incontro. Anche in questo caso è stato identificato e diffidato dalla Questura a non frequentare le manifestazioni sportive, per via della recidiva, per 5 anni con in più l’obbligo di firma, provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che comporta l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento degli incontri della Samb.
Il gesto è punito dall’art. 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 150 a 500 euro; Si sottolinea la pericolosità dell’accensione dei fumogeni all’interno degli stadi in quanto potrebbero causare principi d’incendio che, in luoghi così affollati, potrebbero mettere in serio pericolo l’incolumità degli spettatori tra i quali, non di rado, sono presenti anche bambini.