ANCONA – Dopo l’adozione dell’ordinanza regionale per la sospensiva delle scuole e delle manifestazioni pubbliche fino al 4 marzo, in seguito all’allerta Coronavirus, la Regione chiarisce con una nota esplicativa le misure previste dal provvedimento adottato. Ieri infatti è stata istituita la cabina di regia che ha provveduto con il presidente regionale Luca Ceriscioli a definire i punti su definire i confini su cosa è sospeso e cosa non lo è fino al 4 marzo. Tra i punti che destavano dubbi fra i marchigiani c’era la questione di quale tipologia di manifestazioni di pubblico spettacolo e sportive fossero ancora consentite: tra i dubbi delle famiglie ad esempio se le palestre e gli impianti sportivi potessero rimanere aperti.
Ecco che la Regione con la nota mette i paletti, utilizzando come discriminante l’assembramento di persone e le attività che esulano dall’ordinario. Innanzi tutto tra le manifestazioni pubbliche chiarisce che si intendono sospese quelle che «comportando l’afflusso di pubblico esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali determinando significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici». In pratica l’ordinanza regionale ferma le manifestazioni sportive, culturali, sociali, economiche e civiche, fiere, mercati straordinari e sagre, attrazioni e luna park, concerti ed eventi sportivi «che prevedano la presenza di pubblico». Sospesi campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e disciplina. Consentiti invece i mercati rionali e comunali attività «svolte ordinariamente e programmate».
Il provvedimento interessa anche cinema, teatri, discoteche, sale da ballo, attività di spettacolo musicali ad eccezione di quelle «presso i locali ove queste non rappresentino attività prevalenti», meeting, convegni e sfilate. Lo stop non riguarda invece corsi e allenamenti relativi ad attività corsistica ed amatoriale, come ad esempio gli allenamenti, per cui gli impianti sportivi restano aperti come palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco e più in generale «tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazione di persone».
Escluse dalla sospensione le attività economiche, agricole, produttive,
commerciali, di servizio e ricettive comprese i pubblici esercizi e le mense, nonché le attività corsistiche aziendali, nei casi in cui «non comportino significative concentrazioni di persone». Risparmiate anche le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, solo per «gruppi composti da non oltre le 10 persone». Restano aperti i centri di aggregazione sociale come circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri per anziani, orti urbani, «per la parte di ordinaria attività» e i centri diurni e semiresidenziali che svolgono attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili, attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale come i centri di pronta accoglienza.
Sul fronte religioso, matrimoni e funerali possono essere svolti regolarmente chiarisce la nota, mentre per le celebrazioni religiose valgono «le disposizioni adottate dai Vescovi delle Marche in data 25 febbraio 2020» e le «eventuali disposizioni adottate dagli organi delle altre Comunità religiose».
Obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente l’ingresso nelle Marche negli ultimi 14 giorni dalle aree interessate dai provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia e dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, (fra queste Comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il
Comune della Regione Veneto: Vò). Questo anche se la Regione precisa che l’elenco dei comuni italiani può essere rivisto in base all’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Infine la nota conclude spiegando che «tutto ciò che non è espressamente sospeso dall’ordinanza n. 1/2020 deve intendersi consentito».