ANCONA – La legge sull’oblio oncologico approvata ieri (3 agosto) alla Camera «è una svolta per l’Italia e pone il Paese» sul fronte dei diritti «sullo stesso livello di altri Paesi e permette alle persone guarite da un tumore di riappropriarsi della propria vita e di tornare alla normalità». È il commento della professoressa Rossana Berardi, ordinario di oncologia all’Università Politecnica delle Marche, direttrice della Clinica di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, presidente di Women for Oncology e consigliere nazionale di Aiom – Associazione italiana di oncologia medica, all’ok unanime al disegno di legge sull’oblio oncologico che garantisce agli ex malati il diritto di non dover fornire informazioni o essere oggetto di indagine sulla malattia da cui sono guariti.
Berardi ricorda che proprio «l’Aiom è stata la prima società scientifica insieme alla Fondazione Aiom a promuovere un percorso di riconoscimento del diritti delle persone guarite dal cancro, tra cui accedere a mutui, servizi finanziari e assicurativi, e accedere all’adozione di minori, avviando oltre un anno e mezzo fa una raccolta firme che ha raggiunto 110 mila sottoscrizioni». «C’è assoluta soddisfazione per l’approvazione della legge – dice l’oncologa – frutto del lavoro corale dei professionisti e delle associazioni dei pazienti, un risultato che va al di là del colore politico».
A commentare l’approvazione della legge è anche Daniela Ronchi, presidente Andos, l’associazione nazionale donne operate al seno. Ronchi parla di «un primo grande passo, così come lo sarà quello del Senato tra qualche mese».
Ecco cosa prevede la legge
La normativa prevede che per la stipula o il rinnovo di contratti bancari, finanziari, di investimento e assicurativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui è stata affetta in passato ed è guarita, quando il trattamento attivo è concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Periodo dimezzato nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.
Le informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e se sono già nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario non possono essere utilizzate ai fini contrattuali. Per quanto riguarda le adozioni e l’affidamento di minori, le indagini che fatte sui potenziali genitori o affidatari non possono riguardare il loro stato di salute e non possono avere per oggetto patologie oncologiche.
In caso di partecipazione a procedure concorsuali, se previsto l’accertamento dei requisiti psicofisici o dello stato di salute dei candidati, la legge vieta di chiedere informazioni relative allo stato di salute in merito a patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso senza recidive.