Attualità

L’Antitrust sanziona WhatsApp

La poca chiarezza nei confronti del consumatore riguarda le modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso e le interruzioni ingiustificate del servizio. La multa da parte dell'Autorità Garante è di 50mila euro

cellulare
cellulare

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato WhatsApp Inc. con una multa pari a 50mila euro per non aver dato esecuzione ad un provvedimento, con il quale era stata accertata la vessatorietà di alcune clausole dei Termini di Utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger.

In particolare, si legge nel comunicato dell’Autorità, «WhatsApp, violando gli obblighi informativi nei riguardi dei consumatori previsti dalla legge, ha consapevolmente omesso quanto disposto dall’Agcm nel provvedimento, ossia la pubblicazione del citato documento nella homepage del proprio sito web e la contestuale notifica in app, da inviare a tutti gli utenti WhatsApp italiani, contenente il link alla pubblicazione medesima».

Le clausole, a suo tempo qualificate come vessatorie, riguardano, in particolare: la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente a vantaggio del professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, le interruzioni ingiustificate del servizio, la scelta del foro competente sulle controversie (ad oggi esclusivamente individuato presso tribunali americani).

L’Autorità ha irrogato a WhatsApp Inc. una sanzione di 50.000 euro, pari al massimo edittale attualmente stabilito dalla normativa per l’inottemperanza ai provvedimenti di accertamento della vessatorietà. In particolare, «l’Autorità ha tenuto conto – dice Adiconsum Marche – non solo della rilevanza del professionista e del suo consapevole rifiuto a pubblicare l’estratto della decisione dell’Autorità, ma anche della circostanza che la pubblicazione è l’unico strumento che assiste l’accertamento della vessatorietà nella disciplina vigente, la quale, allo stato, non prevede l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie al termine del procedimento amministrativo di accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali».

«Si tratta di una sanzione dall’importo irrisorio rispetto al soggetto ed alla rilevanza dei comportamenti scorretti posti in essere. Tuttavia, è la sanzione massima prevista per legge che l’Antitrust può erogare in questi casi, dunque urge un intervento del legislatore per innalzare l’importo delle multe comminabili dalle Authority, in particolare Antitrust e Autorità delle Comunicazioni», conclude Adiconsum Marche.