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Cannabis light fuorilegge in Italia, parola all’avvocato Sabbatini

L'avvocato penalista del foro di Ancona ha fatto il punto della situazione dopo la classificazione del Cbd all'interno del novero delle sostanze stupefacenti

Cannabis Light
Cannabis Light (Foto Agi)

ANCONA- La Cannabis Light, tecnicamente il cannabidiolo (Cbd), è diventata ufficialmente una sostanza stupefacente. Questo in base al decreto del ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicato giovedì scorso sulla Gazzetta Ufficiale, che inserisce nella tabella dei medicinali a base di sostanze attive stupefacenti le composizioni per somministrazione ad uso orale di Cbd ottenuto da estratti di Cannabis. Ora che succede? Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Milo Sabbatini, penalista del Foro di Ancona.

Avv. Sabbatini, in che ambito ci troviamo?
«A livello di vendita e rilevanze penali si apre un mondo. Da quando sono fioriti gli esercizi commerciali la legge, la giurisprudenza e tutto ciò che ruota intorno alle sostanze stupefacenti sono andate in subbuglio. Ricordiamo che è stato legalizzato un prodotto che prima era lontanissimo dall’essere considerato lecito».

Quali sono i problemi causati in questi anni dalla Cannabis Light?
«Intanto l’approccio delle forze dell’ordine con questo tipo di prodotto. Come fa un operatore di polizia giudiziaria a ritenere che ci si trovi in presenza di cannabis light o illegale? Si potrebbe andare in giro con una certificazione ma servirebbe a poco perchè, in ogni caso, girare con Cbd potrebbe prestare il fianco a difficoltà con le forze dell’ordine. Anche in presenza di certificazione».

È stato questo l’impulso a far ritenere drogante questa sostanza?
«Sicuramente da questa situazione è derivata l’incertezza che ha portato la Cassazione a ritenere drogante tutti i derivanti sotto il cappello iniziale della Cannabis. Quando erano sorti questi negozi bastava essere sotto lo 0,6 di Thc per essere in presenza di cannabis legalizzata. L’unica attività lecita, da sentenza delle Sezioni Unite, è risultata essere la sola attività di coltivazione di canapa».

Per i commercianti che contesto si è prospettato?
«Molti di loro che si sono trovati oggetto di sequestri hanno prospettato ricorsi in Cassazione ma sono stati tutti rigettati. Viene presupposto che ciò che si vende (l’infiorescenza) non debba possedere un’efficacia drogante. La particolarità risiede nei valori di tolleranza di thc che si riferiscono al principio attivo sulle piante in regime di coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio».

Si aspetta degli ulteriori passaggi?
«Si è aperta una faglia gigantesca nella trattazione dei prodotti psicogeni e droganti. Da un lato si mantengono aperti i negozi ma dall’altro vengono imposti requisiti troppo stringenti. Questi esercizi commerciali sono nati perchè vendevano cannabis light con effetto rilassante. Ora, se il prodotto non deve più avere questi effetti si perde pure il senso dell’esercizio commerciale in sè».

Qual’è la sua idea?
«Sono critico nei confronti di chi appoggia l’apertura di questi negozi e poi se ne esce con queste sentenze».