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Carte Revolving, in mancanza della forma scritta il contratto è nullo

Si tratta di una vera e propria forma di finanziamento, ma con tassi d’interesse particolarmente elevati. Oggi un aiuto al consumatore arriva dalla giurisprudenza con l’Arbitro Bancario Finanziario che ha stabilito il principio secondo cui deve essere restituito il capitale utilizzato al tasso legale

Le carte revolving sono carte di credito su cui viene concesso un affidamento, una somma che si può utilizzare attraverso la carta, come una carta di credito, ma gli importi utilizzati vengono restituiti a rate. Si tratta di una vera e propria forma di finanziamento, ma con tassi d’interesse particolarmente elevati.

Attualmente il tasso medio d’interesse per il credito revolving, reso noto dal Ministero dell’Economia e delle finanze, è pari al 16,14% e il tasso soglia, oltre il quale si parla di usura, è del 24,14%.

«Quindi si tratta già di una forma di finanziamento non consigliabile per i costi molto elevati e perché il particolare meccanismo di calcolo rende molto difficile per il consumatore verificare la correttezza dei calcoli – spiega Loredana Baldi, responsabile del settore finanziario di Adiconsum Marche -. Molto spesso vengono inviate al consumatore senza che ne faccia una esplicita richiesta, spesso dopo la stipula di un finanziamento sottoscritto per tutt’altro motivo, e senza quindi che il consumatore abbia mai firmato alcuna esplicita richiesta».

Oggi un aiuto al consumatore arriva dalla giurisprudenza con l’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), che sanziona come nulli i contratti di credito rotativo in assenza della forma scritta; e questo in riferimento al Testo Unico Bancario, che prevede la necessità che tutti i contratti di finanziamento vengano stipulati per iscritto. E quindi, poiché la carta revolving è a tutti gli effetti una forma di finanziamento, anche per la carta revolving è richiesta la forma scritta ad substantiam, pena la nullità del contratto.

Se, dunque, si è ricevuto una carta revolving a seguito della stipula di un altro contratto di finanziamento, senza aver mai firmato un contratto specifico per la carta oppure se avete ricevuto la carta revolving a seguito di una vendita telefonica, e anche in questo caso non è stato firmato alcun contratto, è possibile presentare un reclamo alla società finanziaria e in caso di esito negativo un ricorso all’arbitro bancario finanziario.

Tuttavia la nullità del contratto non significa che l’importo che è stato utilizzato non deve essere restituito: naturalmente se un importo è stato utilizzato va restituito, ma con interessi molto più bassi. Infatti, l’Abf ha stabilito il principio secondo cui deve essere restituito il capitale utilizzato al tasso legale.

Cos’è il tasso legale?

Il tasso d’interesse legale viene stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e attualmente, dal 1° gennaio 2018 è pari allo 0,30% su base annua.

Quindi la differenza è importante; se attualmente i tassi medi delle carte revolving sono pari al 16% circa, qualora un contratto revolving stipulato a tale tasso d’interesse, senza forma scritta, viene dichiarato nullo, la conseguenza sarà: restituzione del capitale utilizzato, ma maggiorato di un tasso dello 0,30% invece che del 16%.

«Sappiamo che le carte di credito revolving inviate al consumatore senza contratto scritto sono un fenomeno molto consistente – dice Baldi -. Soprattutto in passato le finanziarie inviavano direttamente a casa la carta pronta per essere attivata, senza che il consumatore avesse mai firmato alcuno specifico contratto, in genere a seguito di un precedente contratto di finanziamento acceso con la stessa finanziaria per tutt’altro motivo. Chi si trova in tale condizione può rivolgersi all’Adiconsum per contestare la nullità del contratto e conseguentemente la restituzione dell’importo utilizzato al tasso legale».