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Ecco l’arbitro per le controversie finanziarie. Tempi rapidi e meno costi per i ricorsi

Uno strumento messo in campo dalla Consob per risolvere le controversie senza dover intraprendere la via giudiziaria. Anche online. A spiegare come funziona questo servizio già attivo dal mese di gennaio l'Adiconsum Marche

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, (Acf) previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE, è stato istituito dalla Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed è operativo dallo scorso 9 gennaio 2017.

L’Acf è un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito finanziario che riguarda nello specifico le controversie sorte tra un risparmiatore ed un intermediario e che abbiano ad oggetto strumenti finanziari. Si tratta di uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere le controversie senza dover intraprendere la via giudiziaria.

Da chi è formato
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si articola in un unico Collegio con sede a Roma composto da un presidente e da quattro membri, in possesso di requisiti di comprovata competenza ed esperienza, indipendenza e onorabilità. Il presidente e due membri del Collegio, oltre che sei membri supplenti, vengono nominati direttamente dalla Consob, mentre i restanti due membri (e quattro supplenti) vengono nominati su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu), all’interno del quale sono rappresentate le associazioni dei consumatori rilevanti a livello nazionale. In questo modo viene così garantita la rappresentanza di entrambe le parti in causa, consumatori – investitori ed intermediari.

Chi può ricorrervi
Il ricorso può essere presentato soltanto da un investitore “retail” nei confronti di un intermediario. Sono investitori “retail” i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze in ambito finanziario, distinti quindi dagli investitori “qualificati” o “professionali”, come banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni.

Sono “intermediari”, invece, i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari: banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf), le Poste – divisione Bancoposta per l’attività prestata dai propri consulenti abilitati all’offerta fuori sede, imprese di assicurazione limitatamente al collocamento di prodotti finanziario- assicurativi e consulenti finanziari autonomi o società di consulenza finanziaria. Gli Intermediari sono obbligati ad aderire all’Acf. Tutti questi soggetti rispondono anche dell’attività svolta per loro conto da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

In quali casi si può presentare il ricorso
Il ricorso può essere presentato per controversie che abbiano ad oggetto la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza, diligenza e informazione posti dalla normativa a carico degli intermediari finanziari nei confronti dell’investitore in relazione a servizi di investimento.

Il valore della controversia non può superare i 500mila euro e requisito fondamentale è l’avvenuta presentazione di un reclamo all’Intermediario, a cui non è stato fornito riscontro nel termine di 60 giorni o è stato fornito riscontro ritenuto non soddisfacente.

Il ricorso può essere presentato autonomamente dal risparmiatore o per il tramite di un procuratore o di un’associazione di consumatori: è gratuito e si conclude in tempi certi, entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso. È possibile presentare ricorso on line, accedendo ad un’area riservata; tutti gli atti inseriti nella piattaforma informatica dal ricorrente e dall’Intermediario andranno a costituire il fascicolo elettronico della controversia visibile a entrambe le parti e all’Arbitro. È prevista la possibilità per l’Intermediario di presentare le proprie deduzioni e per il ricorrente di rispondere alle stesse entro delle tempistiche specifiche.

A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’Acf per la decisione. Fondamentale sottolineare che è posto carico dell’Intermediario l’onere della prova di aver rispettato gli obblighi di trasparenza, correttezza, diligenza previsti dalla normativa a tutela del risparmiatore

La decisione dell’Acf potrà accettare il ricorso del risparmiatore oppure respingerlo. Se la decisione è favorevole l’arbitro stabilirà anche la somma che l’intermediario dovrà corrispondere al risparmiatore ed entro quali tempi.

Qualora l’intermediario non adempia alla decisione è prevista una sanzione “reputazionale”, ossia l’inadempimento verrà pubblicato sul sito dell’Acf, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario.

Nel caso di inadempimento dell’Intermediario o qualora l’Acf abbia respinto il ricorso del risparmiatore, lo stesso potrà agire in via giudiziale.

L’Adiconsum Marche attraverso i legali convenzionati ha già presentato alcuni ricorsi pilota, assistendo in maniera particolare azionisti della Banca delle Marche e di Veneto Banca. «Questo perchè – spiega Loredana Baldi di Adiconsum Marcheriteniamo che possa trattarsi di un valido strumento di risoluzione delle controversie, utilizzabile in alcuni casi come alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria, con costi estremamente contenuti e con la legittima aspettativa di raggiungere una risoluzione della controversia in tempi rapidi».