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Bagno e ripostiglio costruiti sul fiume da più di 90 anni, battaglia per la demolizione ma il Comune perde

L'amministrazione di Fabriano aveva ordinato la demolizione di due piccoli manufatti degli anni '20 attigui a due attività commerciali in piazza Garibaldi e via Cialdini ma il provvedimento è stato annullato dopo il ricorso dei proprietari al tribunale amministrativo

Una veduta di Fabriano
Una veduta di Fabriano

FABRIANO – Costruiti sopra il fiume Giano da più di 90 anni, il Comune ordina la demolizione di un bagno e di un ripostiglio di due attività commerciali ma perde al Tar. Succede perché la documentazione che accerti la data esatta in cui i manufatti sono stati innalzati sulla copertura fatta al fiume nel tratto in cui passa nel centro urbano, è carente e allora le strutture vanno tenute. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo, in due recenti sentenze, al quale i titolari delle opere si sono rivolti per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del 6 luglio 2017 che ne chiedeva la demolizione perché ritenute opere abusive. A giocare a favore dei due negozi, un pubblico esercizio di piazza Garibaldi e una farmacia di via Cialdini, rappresentati dall’avvocato Claudio Alianello, è stata la costruzione che risalirebbe agli anni ’20 e quindi precedente ad una delibera del 1934 che poi ha vietato in modo assoluto, sull’area sovrastante la copertura del fiume, che venissero sopraelevati fabbricati o parti di questi.

Le due costruzioni oggetto dell’ordinanza di demolizione sono infatti proprio sopra la copertura del fiume Giano, fatta in epoca ancora precedente ai manufatti stessi, ed hanno una grandezza di 11 metri quadrati (il bagno) e 9 metri quadrati (il ripostiglio). Piccoli manufatti eretti sopra un ballatoio che fungeva da copertura del fiume perché in quel tratto attraversava la città e durante le secche si trasformava in una sorta di fogna maleodorante. Secondo il Comune, difeso per il ricorso al Tar dall’avvocato Maurizio Discepolo, la demolizione era necessaria perché le opere erano state costruite in epoca successiva alla delibera del 1934. Il Comune riteneva anche che l’area del ballatoio fosse di proprietà demaniale. Ma per i ricorrenti i ballatoi si trovano in area che è sempre stata privata fin dalla costruzione degli edifici in cui si trovano e che comunque erano stati ceduti ai frontisti dallo stesso Comune al momento della sua realizzazione, sul finire degli anni ’20. Per il Tar la delibera del 1934 non avrebbe potuto assumere effetto retroattivo rispetto ad eventuali costruzioni già realizzate. Documenti completi e specifici di allora non ce ne sarebbero mentre ci sono testimoni che, per i ricorrenti, confermano le costruzioni sul finire degli anni ’20. La delibera del ’34 inoltre, come scrive il Tar, non dà indicazioni sul fatto che le opere non ci fossero ma anzi fa presupporre che la delibera sia stata fatta dopo probabilmente per arginare il fenomeno di tali costruzioni.