«Purtroppo è sempre attuale l’argomento delle vendite porta a porta, contratti che i consumatori spesso neppure si rendono conto di sottoscrivere e che, invece, li vincolano ad importanti spese. Ancora una volta riceviamo numerose segnalazioni da parte di consumatori da tutte le Marche, ma la pratica ingannevole si estende bel oltre i confini delle Marche», spiega la responsabile finanziaria di Adiconsum Marche Loredana Baldi.
COME FUNZIONA
La modalità commerciale è sempre la stessa: il consumatore viene contattato telefonicamente o riceve direttamente a casa la visita di un incaricato che consegna loro un catalogo, comunicando la possibilità di acquistare prodotti a prezzi scontati scegliendo dal catalogo. Il venditore chiede di apporre una firma, specificando che la stessa non dà vita ad alcun tipo di impegno economico e che il consumatore semplicemente accetta di visionare il catalogo pubblicitario della ditta.
In realtà con quella firma il consumatore si impegna ad acquistare prodotti per migliaia di euro, ma se ne accorge soltanto quando riceve una seconda visita, effettuata da un altro incaricato, che si presente per “riscuotere il dovuto”, ossia chiedendogli di effettuare l’acquisto a cui il consumatore si è vincolato. L’ingannevolezza sta quindi in primis nel fatto di far firmare un vero e proprio contratto e non una semplice presa visione del catalogo; inoltre la visita del secondo venditore avviene dopo circa un mese, ossia quando è già scaduto il termine per esercitare il diritto di recesso (14 giorni dalla data della firma. Quanto sopra descritto identifica una pratica commerciale scorretta, vietata del Codice del Consumo e che può essere segnalata all’Antitrust tramite il sito dell’Autorità medesima.
«Occorre fare estrema attenzione perché il contratto è vincolante a tutti gli effetti e non garantisce con certezza risparmi economici, né consegne sicure dei prodotti. Normalmente queste società non sono solide, aprono e chiudono i battenti con facilità. Inoltre, è obbligatorio per i professionisti che vendono porta a porta fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sul contratto, sulle generalità dell’azienda, sui prodotti, compresa l’esistenza delle norme sulla garanzia legale e un modello tipo per esercitare il diritto di recesso (altrimenti il recesso si può esercitare entro 12 mesi dall’acquisto)», spiega Baldi.
COME DIFENDERSI
I consumatori possono recedere, cioè sottrarsi agli obblighi previsti dal contratto già firmato senza incorrere in alcuna penale o senza dover fornire una motivazione entro 14 giorni solari (regola sempre valida per acquisti fuori dai locali commerciali, come le vendite a domicilio, o a distanza, ossia ad esempio telefonicamente o su internet). I 14 giorni iniziano a decorrere dal giorno della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di servizi, o, nel caso di contratti di vendita di beni, dal giorno della consegna delle merce. Il recesso va esplicitamente comunicato per posta (meglio lettera raccomandata a/r), fax o posta elettronica.
«Se tuttavia, come in genere accade nella “truffa del catalogo”, il consumatore si accorge di aver sottoscritto un contratto per l’acquisto di beni dopo il decorso dei 14 giorni, non è detto che non si possa intervenire. Infatti è possibile reclamare sollevando la scorrettezza del comportamento posto in essere dal venditore, e dunque la nullità del contratto. L’Adiconsum si è occupata di moltissimi casi di questo genere, ed è a disposizione di tutti i consumatori che siano incappati nella vicenda», dice la responsabile.