ANCONA – La quarantena è equiparata a malattia solo quando disposta dall’autorità sanitaria. A fare chiarezza sull’argomento è l’Inps con una circolare diramata il 9 ottobre. «Contrariamente a quella che sembrava essere l’originario orientamento dell’Istituto di Previdenza Sociale, vengono fatti oggi numerosi distinguo, che nei fatti limitano notevolmente le casistiche per le quali alla quarantena è previsto un trattamento analogo a quello di malattia» dichiara Michele Donati, consulente del lavoro.
Per dirimere la questione «è determinante capire se il provvedimento di interdizione è stato emesso da un’autorità sanitaria, ed è quindi conseguenza di una stretta connessione con soggetti risultati positivi al Covid, o se esso è originato da un organo amministrativo – prosegue -: nel primo caso può in astratto spettare l’equiparazione allo stato di malattia, con annesso riconoscimento del medesimo trattamento economico».
Diversamente invece non viene operata l’assimilazione quarantena – malattia, dove si tratti di una disposizione di matrice amministrativa, regionale o comunale.
Il consulente del lavoro precisa che anche nei casi in cui l’isolamento venga stabilito nei confronti di soggetti ritenuti fragili per la loro particolare condizione sanitaria generale, può non essere in ogni caso equiparata a malattia quando c’è un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore sul proseguire, «anche durante il periodo di interdizione, la prestazione lavorativa in modalità agile».
«La giustificazione sottesa a tale presa di posizione dell’Inps – sottolinea Donati – è da ricercare nel significato stesso di malattia, intesa come la temporanea inabilità a svolgere la prestazione lavorativa. Diversamente, la quarantena si configura più come una misura volta a tutelare i lavoratori interessati, e la sfera relazionale ad essi annessa».
Sul fronte delle interdizioni scolastiche. per i genitori dell’alunno in quarantena si aprono due scenari: «il ricorso al lavoro agile per il periodo di quarantena scolastica, o la richiesta di un particolare congedo messo a disposizione dall’Inps e pari al 50% della retribuzione media giornaliera». Ma se il primo scenario fissa pochi paletti, visto che si esaurisce nell’accordo tra le parti, «più vincolante è il secondo, che presuppone ovviamente anche il coinvolgimento economico dell’Inps: l’accesso a tale strumento è subordinato alla sostanziale impossibilità dell’altro genitore convivente del lavoratore richiedente ad accudire il figlio durante il periodo di quarantena scolastica».