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Vacanze, ecco cosa bisogna sapere per chi sceglie l’aereo

Viaggiare sicuri vuol dire "viaggiare informati": il consumatore deve sapere che al momento della prenotazione di un volo, tramite agenzia viaggi o online, ha diritto di ricevere informazioni chiare e precise sul contratto che sottoscrive

Si avvicinano le ferie estive e molti italiani in questo periodo stanno programmando le proprie vacanze, viaggi e voli low cost, anche per brevi periodi di vacanza.

È importante seguire alcune semplici regole.

«Anzitutto per le prenotazioni online è consigliabile utilizzare i siti più conosciuti e più sicuri, per evitare che alla promessa di risparmio non corrisponda in realtà un volo con una compagnia affidabile. Chiaramente ciò vale anche per le prenotazioni tramite agenzia viaggi (es. agenzie on-line o sconosciute che scompaiono dopo le prenotazioni)», spiega Adiconsum Matche.

In secondo luogo viaggiare sicuri vuol dire viaggiare informati, quindi il consumatore deve sapere che al momento della prenotazione di un volo, tramite agenzia viaggi o on-line, ha diritto di ricevere informazioni chiare e precise sul contratto che sottoscrive. Ad esempio sulle diverse opzioni disponibili per il viaggio, su eventuali scali, coincidenze di volo, sulle tariffe disponibili delle varie compagnie, sul vettore aereo che fornirà il servizio. «Questo perché ovviamente anche il trasporto aereo è un contratto che conferisce al passeggero alcuni diritti ed implica l’accettazione delle condizioni generali di trasporto», dice l’associazione.

In terzo luogo occorre fare molta attenzione anche al costo del biglietto: spesso le compagnie aeree low cost pubblicizzano costi bassissimi, ma il vero costo finale complessivo del biglietto è molto diverso e chiaramente maggiore. Alla tariffa iniziale vanno aggiunti i costi per tasse, iva, diritti e corrispettivi legati ai servizi di cui si usufruisce all’interno delle aerostazioni (in particolare i diritti di imbarco, i corrispettivi per la sicurezza del passeggero e del bagaglio a mano, il corrispettivo per il controllo bagaglio da stiva). È invece facoltativa la polizza assicurativa, ma spesso negli acquisti online è inserita automaticamente ed è necessario optare esplicitamente per la sua rinuncia se non la si desidera.

Diritti dei passeggeri
Il Regolamento CE 261/2004 individua regole comuni relativamente alla tutela dei passeggeri e all’assistenza prevista nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. L’applicazione delle norme è subordinata alla condizione che il passeggero disponga di una prenotazione confermata sul volo e, tranne nel caso di cancellazione del volo, si sia presentato al check-in secondo le modalità stabilite e all’ora indicata, o comunque entro 45 minuti prima della partenza prevista del volo.

Ritardo prolungato: si intende un ritardo che superi le 2, 3 o 4 ore a seconda della lunghezza del volo; la compagnia aerea deve prestare l’assistenza ai passeggeri in aeroporto attraverso pasti e bevande e almeno due telefonate (o e-mail o fax).

Se il ritardo supera le 5 ore, oltre all’assistenza il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto intero entro 7 giorni oppure la riprotezione su un altro volo verso la destinazione non appena possibile.

Se il ritardo raggiunge le 24 ore l’assistenza della compagnia aerea deve comprendere la sistemazione in albergo e il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.

Nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, come il maltempo, o un problema tecnico al velivolo, spesso viene negata assistenza per ritardo prolungato.

Cancellazione del volo: i passeggeri possono ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su un volo alternativo, oltre che l’assistenza alle stesse condizioni viste sopra; a meno che il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza, oppure sia stato informato tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo. È comunque dovuta la compensazione pecuniaria da 250 euro a 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta, salvo che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali non evitabili (es. instabilità politica, condizioni metereologiche, rischi per la sicurezza).

Negato imbarco: (cd. Overbooking) le compagnie aeree effettuano un numero maggiore di prenotazioni rispetto ai posti disponibili. Il vettore deve fare un appello per cercare volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare con la compagnia. Tutti i passeggeri rimasti a terra hanno comunque diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto entro 7 giorni e l’imbarco su un volo alternativo in condizioni comparabili, oppure ancora l’imbarco su un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento. Il passeggero che non intende rinunciare al volo ha diritto all’assistenza in aeroporto ed alla compensazione pecuniaria.

Reclami
Il passeggero, anche per il tramite di un’associazione di consumatori, deve presentare reclamo scritto alla compagnia aerea tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. A differenza che nei disservizi sui bagagli (per cui il reclamo va presentato immediatamente all’arrivo e comunque entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio, o in caso di ritardo entro il 21esimo giorno dalla riconsegna del bagaglio), non è prescritto un termine di decadenza entro cui chiedere il risarcimento alla compagnia.

La lettera dovrà indicare dettagliatamente i fatti e le circostanze del disservizio e l’eventuale assistenza o informazione prestate dalla compagnia aerea. Devono essere allegati il biglietto originario e l’eventuale ulteriore biglietto aereo acquistato. Deve essere indicato il comportamento tenuto dalla compagnia aerea e l’eventuale assistenza e informativa ricevute.

L’Adiconsum Marche è a disposizione per assistere tutti coloro che abbiano subito disservizi nel corso di un viaggio.