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Dalle visite a parenti e amici, fino alle seconde case: le Faq del governo sul Dpcm

Il governo ha aggiornato le "risposte alle domande frequenti" con i chiarimenti su quanto è possibile fare e su cosa non si può fare in base all'ultimo Dpcm. Ecco tutte le regole

ANCONA – È arrivato l’atteso chiarimento sul Dpcm varato il 14 dicembre. Nella serata di ieri sono state finalmente aggiornate le Faq (risposte alle domande frequenti) che forniscono i chiarimenti ai dubbi più comuni sull’ultimo decreto specie per quanto concerne visite e spostamenti ammessi in zona arancione e rossa. Le Marche sono scivolate in zona arancione da domenica scorsa e, se tutto va bene, ci resteranno almeno due settimane: per evitare di incorrere in sanzioni in caso di controllo è importante conoscere quali sono le regole.

Seconde case

Si può andare nella casa in campagna, al mare o in montagna anche se questa si trova fuori regione, in zona arancione o rossa, a patto di esserne proprietari o di avere un contratto di affitto già attivo prima del 14 gennaio. Uno spostamento ammesso anche se la seconda abitazione è di proprietà ai parenti, basta che questi però non siano presenti. Questo genere di spostamento è consentito come rientro, ecco perché occorre essere proprietari dell’immobile prima del 14 gennaio (esclusi gli affitti brevi).

Dal 16 gennaio le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. «La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo – si legge nella Faq -, e vi si può recare unicamente tale nucleo».

Visite a parenti e amici, ricongiungimenti

Le coppie che per lavoro vivono in regioni o città diverse possono ricongiungersi; il luogo è quello fissato per la residenza, domicilio o abitazione della coppia.

Tra gli spostamenti consentiti c’è quello che possono compiere i genitori separati e divorziati per far visita ai figli minorenni presso l’affidatario o l’altro genitore, anche per portarli presso la propria abitazione, incluso il caso in cui questa si trovi in regioni e città diverse. Occorrerà però scegliere il tragitto più breve e rispettare le diverse prescrizioni sanitarie e i provvedimenti di separazione o divorzio disposti dal giudice o diversamente gli accordi con l’altro genitore.

Consentito anche lo spostamento in regioni diverse se necessario a raggiungere aeroporto o ferrovia stazione, ma il motivo del viaggio va giustificato sulla certificazione.

Anche se sconsigliato, i genitori possono accompagnare i figli dai nonni, uno spostamento concesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore, ovvero perché.

I figli che invece vogliono andare a trovare i genitori che vivono in una altra regione non possono farlo fino al 15 febbraio. Lo spostamento fuori regione è ammesso invece per partecipare ai funerali.