JESI – Poco più di 13.500 euro, da corrispondere nel complesso agli eredi di due ex ufficiali della Polizia Locale (all’epoca dei fatti ancora denominata Municipale), per le spese legali di una vicenda giudiziale avviata nel 2006 e conclusasi ora in Cassazione. Il nuovo debito fuori bilancio approderà nell’aula del Consiglio comunale, per la presa d’atto e il riconoscimento, nella prossima seduta. Ai due ex dipendenti il Comune aveva già pagato oltre 24 mila euro totali nel 2008, salvo rivolgersi sia in Corte d’Appello sia alla Cassazione contro quella che era stata la prima decisione sul merito del Tribunale. Ma in tutte e tre le occasioni a Piazza Indipendenza è stato dato torto.
Al centro della questione, le ferie forzate a cui erano stati costretti i due ex ufficiali, ora deceduti, prima del pensionamento. I due avevano fatto ricorso, accolto dalla Sezione Lavoro del Tribunale civile di Ancona nel 2008 con successivo pagamento dei 24 mila euro da parte del Comune. La Corte d’Appello nel 2012 ha confermato il giudizio del primo grado, la Cassazione ha avallato la legittimità del procedimento e condannato l’ente al pagamento anche delle spese legali.
Nel novembre 2005 l’allora comandante della allora Polizia Municipale, «nonostante- spiegano gli uffici- in più occasioni e anche per iscritto avesse invitato i dipendenti a usufruire dei periodi di ferie maturati e di provvedere a richiederle», aveva imposto d’ufficio ai due, considerata la probabile imminente cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, di fruire rispettivamente di 230 e 111 giorni di ferie, fino all’anno 2006 inoltrato.
Erano seguiti i ricorsi dei due dipendenti. Il Tribunale li aveva accolti in toto «in quanto, in entrambi i casi, veniva ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il datore di lavoro obbligava il dipendente alla fruizione delle ferie in un dato periodo essendo intervenuto dopo l’anno solare di riferimento».
Nel 2012, dopo il controricorso del Comune di Jesi, la conferma della Corte d’Appello, secondo la quale pure è illegittima «l’imposizione del godimento di ferie relative ad anni precedenti stante la sussistenza di tale potere in capo al datore di lavoro solo nell’anno solare di maturazione o al massimo nel primo semestre successivo qualora le ferie non siano state concesse per motivi di servizio che, nel caso di specie, il giudicante non ha ritenuto sussistenti». Da qui, secondo il giudicante, «l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro con conseguente obbligo risarcitorio per il mancato godimento delle ferie che, posticipate nel tempo, avrebbero perso la loro funzione ristoratrice».
In Cassazione il procedimento, avviato nel 2014, è andato avanti nonostante, l’anno dopo, la scomparsa dei due dipendenti. Ora la conclusione di una vicenda durata quasi 15 anni.