Jesi-Fabriano

Jesi, troppe polveri sottili: scattano i divieti di circolazione

Stop a fasce orarie due giorni a settimana, da venerdì 27 novembre a fine anno, per i veicoli più datati e inquinanti. Il provvedimento è legato al superamento dei 15 sforamenti annui della soglia limite

La situazione del traffico pesante che si riversava su via Gallodoro e sull'Asse sud di Jesi per la chiusura della SS76

JESI – Due giorni a settimana, fino alla fine dell’anno, di limitazioni alla circolazione dei veicoli più datati e inquinanti all’interno del perimetro urbano: superati nell’arco del 2020 i 15 superamenti della soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo di presenza in aria di Pm10, il Comune di Jesi fa scattare, da venerdì prossimo 27 novembre, i divieti.

Si è ancora lontani dal limite normativo dei 35 sforamenti e dal record negativo del 2015, quando Jesi fu la peggiore in tutta la regione, con ben 57 superamenti. Il regolamento in tema di interventi per la qualità dell’aria varato dal Comune di Jesi nel 2013 prevede si proceda per step, man mano che aumentano i numeri. Prima soglia limite, appunto quella dei 15 sforamenti.

«Per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell’arco di un anno solare- spiegano gli uffici – occorre intervenire in maniera graduale, proporzionata e con provvedimenti della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione dei valori del Pm10».

Da venerdì prossimo 27 novembre al 31 dicembre 2020, i divieti saranno in vigore nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana e nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 14,30-18,30.

Le limitazioni riguarderanno

a) autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;

b) veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT (Massa Totale a Terra) diesel pre Euro e Euro 1 senza filtro antiparticolato;

c) veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

d) veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

e) veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

f) veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2, senza filtro antiparticolato;

g) trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

h) trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1e Euro 2 senza filtro antiparticolato; i) autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;

l) motocicli > 50 cm3 2 tempi pre Euro;

m) ciclomotori < 50 cm3 pre Euro.

In deroga al divieto, potranno circolare

1. veicoli elettrici, ibridi (motore elettrico e termico);
2. veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
3. automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
4. taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
5. veicoli delle Forze di Polizia;
6. veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
7. veicoli delle Forze Armate;
8. veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli della Guardia Medica; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.) dotati di contrassegno, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
9. veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza; veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica, o per esigenze sanitarie urgenti autocertificabili (in carta libera);
10. veicoli adibiti all’igiene urbana, limitatamente ai servizi di raccolta, allontanamento dei rifiuti e vuotatura fosse biologiche;
11. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
12. auto funebri e veicoli al seguito delle cerimonie funebri, o veicoli al seguito di altre cerimonie se muniti di autocertificazione in (carta libera) in cui sia dichiarato anche il motivo ed il percorso da seguire;
13. autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, con almeno tre persone a bordo (carpooling);
14. veicoli speciali: mezzi agricoli e macchine operatrici. E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi compresi nelle aree interessate dal divieto di transito di cui al punto 3, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.
15. veicoli di cui al punto 1 lettere b) c) d) e) f) g) h) che effettuano operazioni di carico e scarico;
16. veicoli di aziende, di cui al punto 1 lettere b) c) d) e) f) g) h), che hanno la propria sede o il deposito all’interno del perimetro dell’area ove vige il divieto di transito;
17. veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l’orario, l’indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell’intervento;
18. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’’Ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri di revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
19. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;
20. veicoli storici nell’ambito di manifestazioni, purchè con a bordo  esibibile agli addetti al controllo, l’attestato di storicità o il certificato di idoneità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.