Jesi-Fabriano

Spostamento fontana dei Leoni a Jesi, lo Statuto chiede almeno 15 mila votanti

L'eventuale referendum abrogativo, qualora il comitato dei Garanti accogliesse l'istanza del comitato promotore, sarà valido solo se si recherà alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto al voto

Piazza Federico II

JESI – Oltre 15 mila votanti. Per la precisione, stando ai dati delle recenti elezioni regionali, 15.110 cittadini. Questo numero rappresenta il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto necessario per convalidare l’eventuale referendum abrogativo per lo spostamento della fontana dei Leoni. Il comitato dei garanti, chiamato ad accogliere o meno l’istanza del comitato promotore, si esprimerà entro gennaio.

L’articolo 18 dello Statuto comunale parla chiaro a proposito: “(Comma 12) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi”.

Ciò significa che, oltre alle 2 mila firme da raccogliere – con il sì del comitato dei garanti – per poter organizzare il referendum abrogativo della decisione di consiglio comunale, il comitato referendario dovrà spingere anche i cittadini a recarsi in massa alle urne. Chiaramente, a gennaio si saprà se il lascito testamentario di Cassio Morosetti potrà essere accettato. Qualora i garanti accogliessero l’istanza dei promotori, non vi sarebbero tecnicamente i tempi per spostare la fontana, dunque l’amministrazione sarebbe costretta a rinunciare prima ancora del referendum (che non potrà svolgersi prima di marzo), nonostante il voto favorevole del consiglio comunale.

Nel testamento, Cassio Morosetti ha messo a disposizione 2 milioni di euro per portare il monumento in piazza della Repubblica a patto di ultimare la traslazione entro il 22 luglio 2021. Dunque, la consultazione popolare si rivelerebbe inutile per mancanza di tempi, a prescindere dall’esito. Serviranno infatti cinque mesi per portare a termine l’intervento.

ECCO COME FUNZIONA IL REFERENDUM ABROGATIVO: https://www.centropagina.it/jesi/jesi-fontana-dei-leoni-ecco-come-funziona-il-referendum-abrogativo/

STATUTO COMUNALE – ART.18
1. Il Comune di Jesi prevede l’uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell’attività amministrativa.
2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.
3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.
4. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.
5. Il referendum riguarda l’intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune di Jesi alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare.
7. Le proposte avanzate dal Consiglio Comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 2.000 (duemila) cittadini aventi diritto al voto referendario.
8. Le proposte di indizione di cui al comma 6 (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato dei garanti costituito da tre membri esperti in materie giuridiche amministrative. Il comitato dei garanti è composto da un componente, che lo presiede, eletto dal Consiglio Comunale, dal difensore civico regionale e da un esperto designato dal Prefetto della Provincia di Ancona. Lo stesso dura in carica per la durata della legislatura. Il componente eletto dal Consiglio Comunale, sarà scelto all’interno di una rosa di 2 candidati, proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
Le candidature, accompagnate dal curriculum, possono essere proposte dai gruppi di maggioranza e minoranza attraverso i capigruppo nella seduta della commissione antecedente allo svolgimento della seduta consiliare. L’elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, il Consiglio procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se tale maggioranza non viene raggiunta, il Consiglio procede nella stessa seduta ad una terza votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice. Il Segretario Generale sovraintende allo svolgimento delle funzioni del comitato dei garanti e partecipa alle riunioni dello stesso curandone la verbalizzazione.
9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell’oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l’atto sia divenuto esecutivo.
10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il Consiglio Comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
11. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.
12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.
14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il Consiglio Comunale proclama l’esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all’esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l’efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.