Approvato l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, quegli interventi cioè che non richiedono permessi particolari.
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato riportato un glossario unico, non esaustivo, delle prime 58 opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Dal prossimo 22 aprile, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale «fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio» si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
La tabella pubblicata in Gazzetta individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo «nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)».
Nel dettaglio si parla di “Manutenzione ordinaria” per intendere quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1); “Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW” per includere quegli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2); “Eliminazione delle barriere architettoniche” quindi le opere volte all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; “Movimenti a terra” pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; “Serre mobili stagionali” sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
Incluse nella lista anche le “Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, come i giochi per i bambini; l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; ed infine le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni (servizi igienici mobili).