FERMO – Da giovedì 20 gennaio scatta l’obbligo di Green pass base per l’accesso ai servizi alla persona quali saloni di acconciatura, centri estetici, tatuatori e piercer. L’obbligo sarà in vigore fino al 31 marzo prossimo. Accesso consentito dunque solo ai clienti in possesso almeno del Green Pass base, da avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da Covid-19, test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. «Ben vengano le regole, che ci trovano d’accordo – dichiara la presidente del settore estetica della Cna di Fermo Roberta Mariani – perché obiettivo fondamentale è scongiurare la chiusura, il blocco delle attività. Gli imprenditori del settore hanno lavorato seguendo le indicazioni, e sono ancora disposti ad adeguarsi». E sul timore di perdere clienti prosegue: «Nessun paura perché si tratta di una disposizione coerente – dice Mariani – che tutela anche noi, non solo la clientela. Infatti, se dobbiamo chiedere il Green Pass al fornitore che entra nel nostro centro, è logico chiederlo anche a chi si sottopone, ad esempio, ad un trattamento di due ore».
«La verifica sul possesso del Green Pass dei clienti e dei dipendenti spetta al titolare dell’attività o a persona da lui incaricata – spiega Francesco Polini, responsabile della categoria Benessere e Sanità di Cna Fermo – e può essere effettuata scaricando l’apposita app. Ricordiamo che ai fini della verifica non è necessario richiedere il documento d’identità. Per i clienti sprovvisti di Green Pass è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro; stessa sanzione per il titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’ingresso ai clienti sprovvisti della certificazione verde base».
Inoltre, per il lavoratore sprovvisto di Green Pass è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. «In particolare – prosegue Polini – per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso».
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
L’obbligo del Green Pass non riguarda i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.