«Non ci sono più le condizioni per lavorare con serenità e sicurezza». A parlare è Emanuele Pepa, Presidente interprovinciale di Confartigianato Trasporti.
«È arrivato il momento di fermarsi come autotrasportatori: meglio ancora se il fermo riguardasse tutta l’Italia, ovviamente relativamente alle attività che non determinerebbero caos distributivi nella catena alimentare e nella farmaceutica – ha spiegato Pepa -. Non ci sono più le condizioni minime per lavorare con serenità e in sicurezza, alcune aziende addirittura non fanno né caricare, né scaricare autotrasportatori provenienti da particolari zone. Purtroppo nei luoghi di transito veniamo trattati come ‘contagiati’ e quindi pericolosi. I clienti, a ragione o meno, hanno troppa paura e sono sempre più diffidenti».
«Quello che è più importante ora, in considerazione del numero elevato di decessi già registrati, è il rispetto e la salvaguardia della nostra salute, dei nostri dipendenti e delle rispettive famiglie. È una decisione difficile e se vogliamo coraggiosa che sappiamo avere grandi ripercussioni in particolar modo sotto l’aspetto economico, ma in questo momento dobbiamo tutelare la salute e la vita. Ne va della nostra coscienza» ha concluso il presidente.
Nel frattempo è stata perfezionata la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l’Accordo per il Credito 2015, prevede per le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus, la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. A darne notizia è la Confartigianato Macerata, Ascoli e Fermo che spiega che, la misura, adottata sulla scorta dell’emergenza in corso per l’epidemia, consente di estendere ai prestiti al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento delle scadenze delle rate.
La moratoria riguarda la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti che può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Inoltre le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso, auspicando l’assicurazione della massima tempestività nella risposta e l’accelerazione delle procedure di istruttoria, oltre che l’attenzione alle operazioni a breve termine.
L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie si sono impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, la modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie, necessaria in una situazione emergenziale come quella attuale e l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, con specifiche misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.
L’accordo contiene infatti una serie di richieste per misure dedicate a imprese e famiglie in difficoltà come gli incentivi pubblici per le imprese (accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo termine e mitigazione perdite economiche); il Fondo Garanzia PMI (aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di moratoria); disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle imprese.
L’addendum sottoscritto dalle organizzazioni di impresa con ABI non riguarda i mutui privati. Tra questi soltanto i “mutui privati prima casa” godono di una protezione pubblica realizzata attraverso il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
È prevista la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà (il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione). In particolare, in relazione all’emergenza epidemica in atto, l’articolo 26 del Decreto Legge 9/2020, ha esteso le condizioni ordinarie di accesso al Fondo anche ai casi di Cassa integrazione o sospensione/riduzione oraria dei lavoratori.
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