Pesaro

Cena proibita da Carriera, giudice disapplica i Dpcm: ecco perché è stato accolto il ricorso del ristoratore pesarese

L'avvocato Nannelli del Movimento "Io Apro" evidenzia: «Nessun verbale del Comitato tecnico scientifico motivava le chiusure dei ristoranti dalle 18 in poi»

Carriera al corteo sotto casa del sindaco Ricci di Pesaro

PESARO – Rese note nel pomeriggio dal Tribunale di Pesaro, le motivazioni per cui è stato accolto il ricorso proposto da Umberto Carriera, tramite l’avvocato del Movimento “Io Apro” Lorenzo Nannelli, in merito alle multe ricevute per le aperture serali fatte dall’imprenditore pesarese in zona gialla e in zona arancione.
Il giudice Flavia Mazzini ha disapplicato i dpcm di Giuseppe Conte dichiarandoli «illegittimi». L’avvocato Nannelli sottolinea infatti che «essendo il dpcm un atto amministrativo, lo stesso doveva essere motivato. Nessun verbale del CTS (Comitato tecnico scientifico) motivava le chiusure dalle 18 in poi, delle medesime attività (in questo caso i ristoranti) che potevano rimanere aperte a pranzo e non a cena. Inoltre non si comprende dai verbali del CTS per quali motivi nello stesso periodo le aree di servizio potessero rimanere aperte con servizio a tavolo, così come i ristoranti degli alberghi».

Umberto Carriera fa sapere di essere pronto a chiedere al Governo il risarcimento dei danni subiti per le chiusure dei ristoranti nelle varie fasce a colori. 

Il fatto risale al 15 gennaio 2021 quando il ristoratore lasciò aperto il ristorante La grande Bellezza di Mombaroccio, accogliendo i clienti e Vittorio Sgarbi. Erano i giorni in cui i locali potevano stare aperti a pranzo ma non la sera, ma Carriera andò contro le regole del Dpcm di dicembre.
Scattarono la multa e la sospensione per 20 giorni da parte della Prefettura, tutto impugnato da Carriera.

Nelle motivazioni il giudice parla di nessuna «specificazione delle motivazioni tecnico scientifiche per le quali veniva prevista una regolamentazione differenziata per la medesima attività di ristorazione (ad esempio ristoranti per i quali veniva introdotto il limite orario di esercizio dalle ore 5 alle 18, ed aree di servizio in cui veniva svolto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande senza limitazioni di orario e ancora strutture alberghiere nelle quali era ammesso per la propria clientela il medesimo servizio di ristorazione senza previsione di alcun limite di orario)».