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Samb, decisione clamorosa del TAR, accolto il ricorso di Renzi. Squadra ora in D

Con la clamorosa decisione del TAR, viene messa la parola fine alla telenovela societaria che ha scosso l’ambiente sambenedettese negli ultimi mesi. Spalancate ora le porte della Serie D

Il Presidente della Sambenedettese Roberto Renzi, pronto per la nuova avventura in Serie D

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si era detto e scritto che la giornata di oggi sarebbe stata campale per la storia della Sambenedettese e così è stato. Con una decisione arrivata davvero a sorpresa, il TAR ha accolto il ricorso presentato dal Presidente rossoblù Roberto Renzi, spalancando alla Sambenedettese le porte della Serie D, in sovrannumero, obiettivo minimo a questo punto dopo il respingimento dell’iscrizione al torneo di LegaPro che aveva di fatto bloccato la squadra proprio dopo aver iniziato il ritiro sotto la guida del mister Massimo Donati, allenatore scelto proprio per la ripartenza dalla C.

Questo il testo con cui si accoglie il ricorso in oggetto: «considerato:

a) che i motivi aggiunti hanno ad oggetto una vicenda subordinata e tuttavia strettamente conseguenziale alla mancata ammissione della società ricorrente al campionato di Serie C e alla reiezione della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

b) che una piena esplicazione dell’effettività della tutela giurisdizionale impone a questo giudice di pronunciarsi anche sulla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, la quale è sostanzialmente rivolta alla conservazione, per quanto possibile, del valore del titolo sportivo;

c) che il caso di specie non riguarda una questione di carattere disciplinare ovvero di ammissione ad un campionato professionistico (ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 145 del 2018), bensì rientra nelle ipotesi residuali previste dall’art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito in legge n. 280 del 2003) per le quali è riconosciuta, in via esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo;

d) che allo stato degli atti non sussiste alcuna posizione di controinteresse consolidata né viene in rilievo l’impugnativa di formali provvedimenti di ammissione o di esclusione dal campionato di serie D, dovendosi precisare al riguardo che le previsioni delle NOIF rivestono natura di norme generali e astratte e non hanno pertanto natura provvedimentale;

e) che è quindi possibile ritenere che sussiste il fumus boni juris in ordine alla rilevata illegittimità dell’art. 52, comma 10, del NOIF quantomeno nella parte in cui esso non consente alla società non ammessa al campionato professionistico di serie C di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore, oppure di rinunciare in favore del Comune di riferimento, attesa l’evidente sproporzione di tale misura che sembra, invero, rivestire una natura sanzionatoria senza la copertura di una normativa di rango primario che ne legittimi l’adozione;

f) che la predetta irragionevolezza sembra ricavarsi anche rapportando tale disciplina alle previsioni contenute nei precedenti commi 3 e 4 dello stesso art. 52 laddove, in caso di revoca dell’affiliazione per insolvenza o liquidazione della società, si consente agli organi federali di poter attribuire, in via diretta, il titolo sportivo ad altra società in possesso dei requisiti ivi previsti (mentre, nel caso di specie, la società non “perde” l’affiliazione alla FIGC);

g) che pertanto la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti va accolta con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF, nella parte in cui prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D;

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P.Q.M., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione».

Con l’accoglimento del ricorso viene messa davvero la parola fine a vicende extracalcistiche che nulla hanno avuto a che vedere con la passione di una tifoseria ed un ambiente ferito profondamente da quando accaduto. Ora si torna finalmente a parlare solo di calcio ed a programmare una stagione che sicuramente non sarà facile, ma che permetterà di vedere ancora la Sambenedettese Calcio giocare nel suo glorioso stadio, finalmente circondata dall’affetto della sua splendida tifoseria.